Art. 2.
(Princìpi e strumenti nel sistema dell'istruzione e della formazione).

      1. Il sistema dell'istruzione e della formazione della Repubblica comprende tra le sue finalità la valorizzazione dell'uguaglianza e della pari dignità sociale di ogni persona di fronte alla legge, senza discriminazioni fondate sulla razza, nazionalità, religione, condizioni personali, opinioni, età, sesso od orientamento sessuale e si impegna per la rimozione degli ostacoli che impediscono la realizzazione di tali valori.
      2. Al comma 2 dell'articolo 284 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunte, in fine,

 

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le seguenti parole: «, nonché, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, alle iniziative sul rispetto del principio di uguaglianza tra i sessi costituzionalmente garantito nonché della dignità della donna».